STATUTO
Allegato "A" DELL'ASSOCIAZIONE -
SUSY IL SORRISO
DI DIO -
ONLUSARTICOLO 1: Costituzione, denominazione
sede e durataL'Associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e
seguenti dei Codice Civile e della Legge quadro sul volontariato
n° 266 dell'11 agosto 1991 e alla legge regionale 19 aprile
1995 n.18 "Norme per il riconoscimento e per la promozione
delle organizzazioni di volontariato" si è costituita
nel comune di Acri (CS) L'associazione ha la denominazione di
"
Susy il sorriso di dio" ONLUSL'Associazione,
ai sensi dei decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre1997,
avendo le caratteristiche operative e statutarie ivi previste,
è "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale"e usa questa locuzione o l'acronimo "ONLUS"
nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico.L'Associazione ha sede in Acri (CS) alla via
Pablo Picasso n. 2 con possibilità di avere sedi secondarie
in qualsiasi località italiana.L'Associazione ha durata
illimitata nel tempo e può essere sciolta dall'assemblea
dei soci
ARTICOLO 2: Scopo.
Lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle
leucemie linfomi e mielomi ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione
ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria
in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie,
privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia
con altre associazioni italiane contro le leucemie. L'Associazione,
svolge per esclusivo perseguimento di finalità dì
solidarietà sociale, attività di promozione, anche
attraverso la pratica e la diffusione della cultura e dell'arte.
In particolare, l'associazione tramite le attività anzidette
ha la finalità esclusiva di procurarsi, attraverso prestazioni
di servizi ed eventuale cessione di beni, i mezzi necessari ad
arrecare sollievo a persone svantaggiate in ragione delle loro
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o dell'ambiente
familiare;contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione
di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia,
patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, anche favorendo
l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie,
e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno
a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;
promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca
esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi
ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;potenziare
i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri
pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche
possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;facilitare
gli scambi di informazioni scientifiche anche finanziando, ove
opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici
e patrocinare convegni di studio;sollecitare l'intervento e la
collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società
e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative
alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse
rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori
maligni;offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie
una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme
vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio
di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione,
stimolo e pressione; collaborare, anche finanziariamente e mediante
la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari
e le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento
sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza
sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri
emopatici e delle loro famiglie; curare la preparazione di volontari
che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti
sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporne
l'attività per il miglioramento della qualità dei
servizi offerti ai pazienti stessi;incrementare i rapporti tra
pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto
il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare
una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore
conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;diffondere
e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre
emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione
rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo
da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi
raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di
formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per
informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche
a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;stimolare
e propugnare la cultura della donazione promuovendo momenti di
informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre
Associazioni aventi finalità analoghe;fornire orientamento,
aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti e alle loro famiglie,
soprattutto nei casi di trapianto di midollo;organizzare e garantire
strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché
servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero
necessità;Inoltre, l'Associazione si prefigge di mobilitare
la società sui valori della solidarietà e fratellanza
tra i popoli, senza pregiudizio di sorta, fondando il proprio
impegno sui valori, sui diritti fondamentali e sulla dignità
dell'essere umano. Si propone, altresì, di migliorare le
condizioni di quanti soffrono, in situazioni di sottosviluppo,
povertà ed emarginazione. A tale scopo intende promuovere
ed attuare progetti di sviluppo e cooperazione nazionale ed internazionale,
d'aiuto umanitario in particolare nei paesi in via di sviluppo,
in Africa e nel mondo;Per il perseguimento degli scopi sociali,
l'Associazione si propone, inoltre, di promovere:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per il recupero
e l'integrazione delle persone svantaggiate;
- la gestione di servizi socio-educativi per diffondere la cultura
dell'accoglienza, al fine di favorire l'inserimento delle persone
svantaggiate e prevenire fenomeni di disagio ed emarginazione;
- l'istituzione di servizi di assistenza sociale a persone anziane,
inabilitate, disadattate, tossicodipendenti, svantaggiate in genere,
attraverso la creazione di case-famiglia, comunità-alloggio,
centri di ascolto e di ogni altra forma utile all'inserimento
sociale degli stessi;
- la prestazione di servizi domiciliari a persone anziane ed handicappate;
- la prestazione di servizi per la terza età di tipo aggregativo,
al fine di combattere l'isolamento e l'emarginazione, proponendo
"la terza età" come momento culturale e sociale,
capace di operare per il rinnovamento della società;
- attività di sostegno al ruolo educativo della famiglia;
- itinerari di esperienza extrascolastica per ragazzi, adolescenti
e giovani, di tipo aggregativo e socializzante al fine di promuovere
la costruzione di una coscienza di sé;
- attività formative e laboratoriali per giovani, adulti
ed anziani, nell'ottica della promozione di un progetto organico
di educazione permanente, che consenta il recupero della propria
individualità e valorizzi le capacità creative di
ognuno;
- attività di formazione rivolta ai giovani, soprattutto
a quelli in posizione di svantaggio, attraverso l'utilizzazione
di risorse regionali, nazionali e della Comunità Europea,
da inserire anche in attività gestite dall'Associazione;
- attività di turismo sociale, gestione di soggiorni estivi,
invernali ed altre attività analoghe;
- ricerca di momenti di confronto con le forze politiche e sociali
- nella valorizzazione dei diversi ruoli- con le istituzioni pubbliche,
enti locali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione
di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione
territoriale delle attività del tempo libero;
- prestazione di servizi ad enti pubblici e privati;
- pubblicazione di libri, riviste, giornali, audiovisivi. L'Associazione
si propone di reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire
le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche
sottoscrizioni, manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzazione
occasionale di spettacoli e altri momenti ricreativi. L'Associazione
potrà stabilire e mantenere idonei ed adeguati rapporti
e stipulare convenzioni con:
- Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- Enti ed organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali
ed internazionali;
- analoghe organizzazioni anche di altri paesi;
- altro soggetto di diritto pubblico e privato che intende condividerne
le finalità. L'Associazione potrà organizzare attività,
sia su iniziativa propria che su richiesta dei soggetti sopra
citati, approvate dal Consiglio di Amministrazione. L'Associazione
non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 3: Soci.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono
le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito
di solidarietà verso tutti e svolgono questa attività
associativa in modo personale, spontaneo e gratuito. Possono altresì
aderire Enti, Associazioni, Aziende e altri soggetti diversi dalle
persone fisiche, che, a giudizio dei Consiglio di Amministrazione,
siano in grado di apportare un valido contributo e che all'atto
della richiesta dì adesione dovranno indicare a norma di
legge e del proprio Statuto la persona titolata a rappresentarli.
L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori,
benemeriti e onorari. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato
alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari dell'Associazione
i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima
stabilita dall'Assemblea Sono Soci sostenitori coloro che versano
una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita
dall'Assemblea.Il Consiglio di Amministrazione può nominare
Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito
particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e Soci
onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione
con la loro adesione.L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento
della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione
dei presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto
delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione,
e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello
spirito della mutualità, assistenza, unitarietà
d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.Il Socio
può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24
dei Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato
la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto
rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato
di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali
contributi versati , né ha alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione ; la qualità di Socio non è trasmissibile.Tutti
i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare
in sede di Assemblea.
ARTICOLO 4: Patrimonio e Bilanci.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:dalle quote
associative e dai contributi dei Soci
da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche
e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche
attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per
il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
da eventuali donazioni, eredità e legati;
da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi
spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali
e di Enti pubblici e privati , italiani ed esteri;
dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative
ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione
;
da ogni altra entrata. Tutto il patrimonio è disponibile,
per le spese di funzionamento e di mantenimento e di investimento
dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti
proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea,
ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati,
per espressa volontà dei donante o testatore. Il Patrimonio
al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché
fondi e riserve non può essere distribuito tra i Soci durante
la vita dell'Associazione, né in caso di scioglimento od
estinzione , a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura. L'esercizio finanziario comincia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio
il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci:
il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente,
corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente,
le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché
una relazione sulle attività svolte;
il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché
una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.
ARTICOLO 5: Organi.
Gli organi dell'Associazione sono:1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio dei Revisori
4. Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi
spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione
potranno essere autorizzati con delibera motivata dal Consiglio
di Amministrazione.
ARTICOLO 6: Competenze dell'Assemblea.
L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.Sono di
competenza dell'Assemblea ordinaria:
1. la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale,
vitalizia minima per i soci ordinari e sostenitori ;
2. la determinazione dei numero e la nomina dei componenti dei
Consiglio di Amministrazione ;
3. la nomina dei Collegio dei Revisori, dei suo Presidente e dei
Revisori supplenti
4. la nomina, eventuale, dei Collegio dei Probiviri e dei suo
Presidente;
5. l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo,
e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni
dei Consiglio di Amministrazione e dei Collegio dei Revisori ;
6. eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori
;
7. l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed
eredità, il conseguimento di legati , quando soggetti all'autorizzazione
prevista dall'articolo 17 dei Codice Civile.Sono di competenza
dell'Assemblea straordinaria:
1. le modificazioni dello Statuto;
2. lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.
ARTICOLO 7: Convocazione Assemblea.
L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria entro il
mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio , e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio
di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio
dei Revisori, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo dei
Soci dal Presidente o da chi ne fa le veci , con avviso contenente
l'ordine dei giorno, la data, l'ora ed il luogo che può
anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione ,
da affiggere all'albo della sede e comunicare ai soci per posta
ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea
stessa. L'avviso può contenere anche la data della seconda
convocazione, che non può essere nello stesso giorno della
prima.Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine dei
giorno dell'Assemblea , l'avviso deve contenere anche il nuovo
testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni
prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.
ARTICOLO 8: Costituzione Assemblea.
L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita:
o in prima convocazione , quando sia presente almeno la metà
dei Soci ;
o in seconda convocazione , qualunque sia il numero dei Soci presenti
; L'Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita:
per le modificazioni statutarie :
o in prima convocazione , quando siano presenti almeno due terzi
dei Soci
o in seconda convocazione , quando sia presente almeno un decimo
dei Soci per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione
:
o sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti
almeno tre quarti dei Soci Il Socio che è nell'impossibilità
di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto
a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio , che
non sia componente dei Consiglio di Amministrazione .Il Socio
soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e
votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega
a norma di legge e dei proprio Statuto o per delega come previsto
al comma precedente.Il Socio per partecipare all'Assemblea, personalmente
o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno
in corso.Ciascun Socio può portare non più di cinque
deleghe ; tutte le deleghe devono essere depositate presso la
presidenza prima dell'inizio dell'Assemblea.
ARTICOLO 9: Presidenza dell'Assemblea.
Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione
o chi ne fa le veci ; in mancanza chi viene designato dalla maggioranza
dei Soci presenti .Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario,
di regola nella persona dei Segretario dell'Associazione ; in
mancanza, nella persona di un Socio presente.Il Presidente dell'Assemblea
nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle
schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete
sulle nomine o su altro argomento di sua competenza .
ARTICOLO 10: Deliberazioni Assemblea.
Ogni Socio presente, personalmente o per delega , ha diritto ad
un voto nelle deliberazioni assembleari.Nelle deliberazioni di
approvazione dei Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano
la loro responsabilità , i componenti dei Consiglio di
Amministrazione non hanno voto, né possono rappresentare
altri Soci .Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti
espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti
si allontanino o si astengano dal voto.L'Assemblea determina a
maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine ;
la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno
dei partecipanti lo richieda espressamente. Qualora l'Assemblea
abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità
che portino ad una parità di voti, si considera eletto:
o Consigliere chi sia Socio da maggior tempo;
o Revisore o Probiviro , il Socio, con precedenza sul non Socio,
e,
tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
o in caso di ulteriore parità, il più anziano di
età.Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione
, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci .Le
deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito
Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente
e dal Segretario dell'Assemblea o da un notaio .Le deliberazioni
assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma
dell'articolo 23 dei Codice Civile.
ARTICOLO 11: Composizione Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno
di tre e non più di undici Soci secondo determinazione
dell'Assemblea dei Soci. Partecipano inoltre alle riunioni del
Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione.
Possono partecipare alle riunioni dei Consiglio, senza diritto
di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari
competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine
di consentire ai membri dei Consiglio una diretta documentazione
prima di assumere le decisioni che a loro competono.1 Consiglieri
durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina
determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione
dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine
assembleari ; prestano la loro attività gratuitamente;
sono rieleggibili.1 Consiglieri, che senza giustificato motivo
non partecipano a due riunioni consiliari consecutive, sono equiparati
a dimissionari. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri,
gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata
dal Collegio dei Revisori ; quelli così nominati restano
in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando
viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei
suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri
rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata
d'urgenza dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio
dei Revisori abbia ricostituito il Consiglio
ARTICOLO 12: Convocazione del Consiglio.
li Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente
dell'Associazione che lo presiede, o, nel caso di suo impedimento,
assenza o mancanza, da un Vicepresidente mediante avviso contenente
l'ordine dei giorno, la data, l'ora ed il luogo che può
anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione da
comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun
componente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei
Revisori almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso
che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma,
almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono
venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio
e dei Collegio dei Revisori in carica.Il Consiglio di Amministrazione
deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone
l'ordine dei giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio
dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta,
il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori
ARTICOLO 13: Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti
in carica; questi non possono farsi rappresentare. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti
presenti.Alle riunioni dei Consiglio assistono di diritto i Revisori
ed il Segretario , che, di regola, ne redige il verbale. Le deliberazioni
devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro dei
Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario della riunione.
ARTICOLO 14: Rappresentanza e Poteri.
La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o, in
caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente
, disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche
in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi,
in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni
ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori consulenti
tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto
quelli che la legge o la statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea
dei Soci Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri
al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti
, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli
in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina
le norme di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione può
altresì deliberare di conferire procure per singoli atti
e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone
non facenti parte del Consiglio stesso.
ARTICOLO 15: Competenze del consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione oltre ai poteri con facoltà
di delegare e di conferire procure competono, in particolare,
le seguenti attribuzioni:nominare, nel proprio seno, il Presidente
dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione
, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari
, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni
assembleari e consiliari , compiere quant'altro previsto dalla
legge o dallo statuto;
nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali
coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza
all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento,
assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati
per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio ;
nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario
dell'Associazione determinandone i poteri e la durata che non
può superare quella dei Consiglio stesso per: coadiuvare
la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione ,
costituzione , svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei
Soci e delle riunioni dei Consiglio; curare la tenuta dei Libro
delle Assemblee , dei Libro dei Consiglio , dello Schedario dei
Soci , del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;
nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere
dell'Associazione determinandone i poteri e la durata che non
può superare quella dei Consiglio stesso per: coadiuvare
la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle
entrate , di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno
e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei
fondi spese, di formazione dei bilanci ; curare la tenuta degli
Inventari e dei Giornale di cassa, delle note, fatture e degli
altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed
alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni
patrimoniali;
nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari ;
ammettere i soci diversi dalle persone fisiche determinandone
la quota associativa;
deliberare, con il parere favorevole dei Collegio dei Revisori
, il Regolamento amministrativo conta bile contenente le attribuzioni
e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione
dei bilanci e l'espletamento dei Servizio di cassa, quest'ultimo
affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni
, anche nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni
altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che
a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento
dello scopo dell'Associazione , con facoltà di delegarne,
in tutto o in parte, l'esecuzione;
presentare all'Assemblea dei Soci i Bilanci e le relative Relazioni
;
iistituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi,
Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione
di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro,
ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico
secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi
di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti,
concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento
e al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
riconoscere o promuovere in funzione delle migliori forme di organizzazione
operativa nelle zone territoriali la costituzione di eventuali
Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;
valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite
eventuali Organi previsti al precedente punto ;
deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ogniqualvolta
lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 16: Composizione collegio dei revisori.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche
non socie nominate dall'Assemblea dei Soci , delle quali una con
funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti
nel ruolo dei Revisori contabílj e negli Albi professionali
dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali,
o tra persone con esperienza in materia contabile finanziaria,
che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado
dei componenti dei Consiglio di Amministrazione. I revisori durano
in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini
un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione
dell'ultimo bilancio consuntivo. L'Assemblea dei Soci deve provvedere
inoltre a nominare due Revisori supplenti, che subentrino, in
ordine di età, in caso di mancanza, rinuncia o decadenza
di un Revisore. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima
Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori e
dei supplenti necessari per l'integrazione dei Collegio. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione
dei Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima
Assemblea dal Revisore più anziano.
ARTICOLO 17: Competenze Collegio Revisori.
Al Collegio dei Revisori compete:1. controllare la gestione finanziaria
e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello
Statuto e dei regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo,
la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dei
Bilancio alle risultanze contabili;
2. presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione, con
gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo contabile
ed economico finanziario;
3. provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea
dei Soci e dei Consiglio di Amministrazione , ad approvare le
delíbere di sostituzione e quant'altro previsto di competenza
dei Collegio dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.
ARTICOLO 18: Composizione e competenze Collegio Probiviri.
L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare
il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone anche non socie
nominandone, tra esse, il Presidente.I Probiviri durano in carica
un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo
più breve; prestano la loro attività gratuitamente;
sono rieleggibili. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima
istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano
tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione,
su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati,
ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.
ARTICOLO 19: Scioglimento ed estinzione.
L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea
dei Soci , convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8,
con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre quarti
dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione
de ll'Associaz ione:
1. nomina uno o più liquidatori e determina le modalità
di liquidazione dei patrimonio ;
2. delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la
liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o
a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 20: Norme transitorie e finali
Per quant'altro non espressamente indicato e previsto nel presente
statuto si rinvia alle norme specifiche del codice civile e della
legislazione vigente in materia.
Letto, firmato e sottoscritto