Statuto  ::..      


STATUTO


Allegato "A" DELL'ASSOCIAZIONE - SUSY IL SORRISO DI DIO - ONLUSARTICOLO 1: Costituzione, denominazione sede e durataL'Associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti dei Codice Civile e della Legge quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 e alla legge regionale 19 aprile 1995 n.18 "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" si è costituita nel comune di Acri (CS) L'associazione ha la denominazione di "Susy il sorriso di dio" ONLUSL'Associazione, ai sensi dei decreto legislativo n° 460 del 4 dicembre1997, avendo le caratteristiche operative e statutarie ivi previste, è "organizzazione non lucrativa di utilità sociale"e usa questa locuzione o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.L'Associazione ha sede in Acri (CS) alla via Pablo Picasso n. 2 con possibilità di avere sedi secondarie in qualsiasi località italiana.L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta dall'assemblea dei soci

ARTICOLO 2: Scopo.
Lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie linfomi e mielomi ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia con altre associazioni italiane contro le leucemie. L'Associazione, svolge per esclusivo perseguimento di finalità dì solidarietà sociale, attività di promozione, anche attraverso la pratica e la diffusione della cultura e dell'arte. In particolare, l'associazione tramite le attività anzidette ha la finalità esclusiva di procurarsi, attraverso prestazioni di servizi ed eventuale cessione di beni, i mezzi necessari ad arrecare sollievo a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o dell'ambiente familiare;contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;
promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;facilitare gli scambi di informazioni scientifiche anche finanziando, ove opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici e patrocinare convegni di studio;sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione; collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni, con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie; curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporne l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su reti informatiche;stimolare e propugnare la cultura della donazione promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe;fornire orientamento, aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei casi di trapianto di midollo;organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti che ne avessero necessità;Inoltre, l'Associazione si prefigge di mobilitare la società sui valori della solidarietà e fratellanza tra i popoli, senza pregiudizio di sorta, fondando il proprio impegno sui valori, sui diritti fondamentali e sulla dignità dell'essere umano. Si propone, altresì, di migliorare le condizioni di quanti soffrono, in situazioni di sottosviluppo, povertà ed emarginazione. A tale scopo intende promuovere ed attuare progetti di sviluppo e cooperazione nazionale ed internazionale, d'aiuto umanitario in particolare nei paesi in via di sviluppo, in Africa e nel mondo;Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone, inoltre, di promovere:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi per il recupero e l'integrazione delle persone svantaggiate;
- la gestione di servizi socio-educativi per diffondere la cultura dell'accoglienza, al fine di favorire l'inserimento delle persone svantaggiate e prevenire fenomeni di disagio ed emarginazione;
- l'istituzione di servizi di assistenza sociale a persone anziane, inabilitate, disadattate, tossicodipendenti, svantaggiate in genere, attraverso la creazione di case-famiglia, comunità-alloggio, centri di ascolto e di ogni altra forma utile all'inserimento sociale degli stessi;
- la prestazione di servizi domiciliari a persone anziane ed handicappate;
- la prestazione di servizi per la terza età di tipo aggregativo, al fine di combattere l'isolamento e l'emarginazione, proponendo "la terza età" come momento culturale e sociale, capace di operare per il rinnovamento della società;
- attività di sostegno al ruolo educativo della famiglia;
- itinerari di esperienza extrascolastica per ragazzi, adolescenti e giovani, di tipo aggregativo e socializzante al fine di promuovere la costruzione di una coscienza di sé;
- attività formative e laboratoriali per giovani, adulti ed anziani, nell'ottica della promozione di un progetto organico di educazione permanente, che consenta il recupero della propria individualità e valorizzi le capacità creative di ognuno;
- attività di formazione rivolta ai giovani, soprattutto a quelli in posizione di svantaggio, attraverso l'utilizzazione di risorse regionali, nazionali e della Comunità Europea, da inserire anche in attività gestite dall'Associazione;
- attività di turismo sociale, gestione di soggiorni estivi, invernali ed altre attività analoghe;
- ricerca di momenti di confronto con le forze politiche e sociali - nella valorizzazione dei diversi ruoli- con le istituzioni pubbliche, enti locali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero;
- prestazione di servizi ad enti pubblici e privati;
- pubblicazione di libri, riviste, giornali, audiovisivi. L'Associazione si propone di reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni, manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzazione occasionale di spettacoli e altri momenti ricreativi. L'Associazione potrà stabilire e mantenere idonei ed adeguati rapporti e stipulare convenzioni con:
- Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- Enti ed organizzazioni di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali;
- analoghe organizzazioni anche di altri paesi;
- altro soggetto di diritto pubblico e privato che intende condividerne le finalità. L'Associazione potrà organizzare attività, sia su iniziativa propria che su richiesta dei soggetti sopra citati, approvate dal Consiglio di Amministrazione. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3: Soci.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono questa attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito. Possono altresì aderire Enti, Associazioni, Aziende e altri soggetti diversi dalle persone fisiche, che, a giudizio dei Consiglio di Amministrazione, siano in grado di apportare un valido contributo e che all'atto della richiesta dì adesione dovranno indicare a norma di legge e del proprio Statuto la persona titolata a rappresentarli. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci ordinari dell'Associazione i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.Il Consiglio di Amministrazione può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione dei presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 dei Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati , né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ; la qualità di Socio non è trasmissibile.Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare in sede di Assemblea.

ARTICOLO 4: Patrimonio e Bilanci.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:dalle quote associative e dai contributi dei Soci
da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
da eventuali donazioni, eredità e legati;
da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati , italiani ed esteri;
dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione ;
da ogni altra entrata. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese di funzionamento e di mantenimento e di investimento dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà dei donante o testatore. Il Patrimonio al pari di eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve non può essere distribuito tra i Soci durante la vita dell'Associazione, né in caso di scioglimento od estinzione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci: il Bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente, corredato dagli allegati previsti dalla legislazione vigente, le eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo, nonché una relazione sulle attività svolte;
il Bilancio preventivo per l'esercizio corrente, nonché una relazione sulle attività in corso e quelle programmate.

ARTICOLO 5: Organi.
Gli organi dell'Associazione sono:1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio dei Revisori
4. Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. Eventuali rimborsi spese per particolari incarichi svolti nell'interesse dell'Associazione potranno essere autorizzati con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6: Competenze dell'Assemblea.
L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
1. la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale, vitalizia minima per i soci ordinari e sostenitori ;
2. la determinazione dei numero e la nomina dei componenti dei Consiglio di Amministrazione ;
3. la nomina dei Collegio dei Revisori, dei suo Presidente e dei Revisori supplenti
4. la nomina, eventuale, dei Collegio dei Probiviri e dei suo Presidente;
5. l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e dei programmi delle attività corredati dalle relazioni dei Consiglio di Amministrazione e dei Collegio dei Revisori ;
6. eventuali deliberazioni sulle responsabilità degli Amministratori ;
7. l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati , quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 dei Codice Civile.Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
1. le modificazioni dello Statuto;
2. lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 7: Convocazione Assemblea.
L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio , e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo dei Soci dal Presidente o da chi ne fa le veci , con avviso contenente l'ordine dei giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione , da affiggere all'albo della sede e comunicare ai soci per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine dei giorno dell'Assemblea , l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8: Costituzione Assemblea.
L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita:
o in prima convocazione , quando sia presente almeno la metà dei Soci ;
o in seconda convocazione , qualunque sia il numero dei Soci presenti ; L'Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita:
per le modificazioni statutarie :
o in prima convocazione , quando siano presenti almeno due terzi dei Soci
o in seconda convocazione , quando sia presente almeno un decimo dei Soci per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione :
o sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio , che non sia componente dei Consiglio di Amministrazione .Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e dei proprio Statuto o per delega come previsto al comma precedente.Il Socio per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.Ciascun Socio può portare non più di cinque deleghe ; tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza prima dell'inizio dell'Assemblea.

ARTICOLO 9: Presidenza dell'Assemblea.
Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci ; in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti .Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona dei Segretario dell'Associazione ; in mancanza, nella persona di un Socio presente.Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza .

ARTICOLO 10
: Deliberazioni Assemblea.
Ogni Socio presente, personalmente o per delega , ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità , i componenti dei Consiglio di Amministrazione non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci .Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.L'Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine ; la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente. Qualora l'Assemblea abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità che portino ad una parità di voti, si considera eletto:
o Consigliere chi sia Socio da maggior tempo;
o Revisore o Probiviro , il Socio, con precedenza sul non Socio, e,
tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
o in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione , occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci .Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o da un notaio .Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 dei Codice Civile.

ARTICOLO 11: Composizione Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione. Possono partecipare alle riunioni dei Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri dei Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.1 Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari ; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.1 Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari consecutive, sono equiparati a dimissionari. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori ; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori abbia ricostituito il Consiglio

ARTICOLO 12
: Convocazione del Consiglio.
li Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente mediante avviso contenente l'ordine dei giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e dei Collegio dei Revisori in carica.Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine dei giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori

ARTICOLO 13: Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.Alle riunioni dei Consiglio assistono di diritto i Revisori ed il Segretario , che, di regola, ne redige il verbale. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro dei Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14: Rappresentanza e Poteri.
La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente , disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o la statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti , individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15: Competenze del consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione , convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari , sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari , compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;
nominare, nel proprio seno, uno o due Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e, in ordine di anzianità di appartenenza all'Associazione, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio ;
nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione determinandone i poteri e la durata che non può superare quella dei Consiglio stesso per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione , costituzione , svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei Soci e delle riunioni dei Consiglio; curare la tenuta dei Libro delle Assemblee , dei Libro dei Consiglio , dello Schedario dei Soci , del Protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;
nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione determinandone i poteri e la durata che non può superare quella dei Consiglio stesso per: coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate , di acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci ; curare la tenuta degli Inventari e dei Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;
nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari ;
ammettere i soci diversi dalle persone fisiche determinandone la quota associativa;
deliberare, con il parere favorevole dei Collegio dei Revisori , il Regolamento amministrativo conta bile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento dei Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;
stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni , anche nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione , con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
presentare all'Assemblea dei Soci i Bilanci e le relative Relazioni ;
iistituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
riconoscere o promuovere in funzione delle migliori forme di organizzazione operativa nelle zone territoriali la costituzione di eventuali Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;
valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto ;
deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 16
: Composizione collegio dei revisori.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non socie nominate dall'Assemblea dei Soci , delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabílj e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti dei Consiglio di Amministrazione. I revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo. L'Assemblea dei Soci deve provvedere inoltre a nominare due Revisori supplenti, che subentrino, in ordine di età, in caso di mancanza, rinuncia o decadenza di un Revisore. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori e dei supplenti necessari per l'integrazione dei Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione dei Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea dal Revisore più anziano.

ARTICOLO 17
: Competenze Collegio Revisori.
Al Collegio dei Revisori compete:1. controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dei Bilancio alle risultanze contabili;
2. presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo contabile ed economico finanziario;
3. provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e dei Consiglio di Amministrazione , ad approvare le delíbere di sostituzione e quant'altro previsto di competenza dei Collegio dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

ARTICOLO 18
: Composizione e competenze Collegio Probiviri.
L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone anche non socie nominandone, tra esse, il Presidente.I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

ARTICOLO 19: Scioglimento ed estinzione.
L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci , convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione de ll'Associaz ione:
1. nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione dei patrimonio ;
2. delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20
: Norme transitorie e finali
Per quant'altro non espressamente indicato e previsto nel presente statuto si rinvia alle norme specifiche del codice civile e della legislazione vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

 

 
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